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Titolo I: l’Associazione
Allegato A
Articolo 1 - E’
costituita l’Associazione senza scopo di lucro, denominata
“Associazione Genitori Anni Verdi – Via Dionisio Onlus”.
I contenuti e la struttura dell’Associazione sono
democratici.
Articolo 2 –
L’Associazione è apolitica, aconfessionale, aperta a uomini e donne,
di qualsiasi stirpe e popolo del mondo.
L’Associazione si configura quale ente senza scopo
di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà, ed in
particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei
limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, di tutte le altre leggi
regionali in materia di volontariato, nonché dei principi generali
dell’ordinamento giuridico e del presente statuto.
Articolo 3 – La
sede dell’Associazione è in Via Lago di Garda 13 Tivoli 00010
(Rm)………….
Potranno essere istituite anche sezioni distaccate,
al fine di raggiungere gli scopi sociali.
Articolo 4 –
L’Associazione ha durata illimitata.
Essa si scioglierà in caso di impossibilità di
raggiungimento degli scopi sociali e con deliberazione assembleare
dei 3/4 dei soci aventi diritto di voto.
Articolo 5 –
Scopo dell’Associazione è di
-
promuovere, incrementare, diffondere e organizzare ogni
iniziativa utile al benessere ed all’affermazione dei giovani
diversamente abili;
-
interloquire con privati, enti nazionali ed enti locali,
ovvero con qualunque soggetto pubblico o privato, al fine di
presentare le istanze che possono portare direttamente o
indirettamente vantaggio ai giovani diversamente abili;
-
presentare presso gli enti locali ed i soggetti pubblici o
privati proposte, progetti ed istanze a nome di tutti i membri
dell’Associazione;
-
promuovere e svolgere attività di studio e ricerca, di
educazione ambientale di generale sostegno a persone svantaggiate;
-
pubblicare studi in materia di handicap, o informazioni di
utilità a persone svantaggiate attraverso studi fatti da membri
dell’Associazione o da altri soggetti;
-
attuare servizi e strutture che fungano da ausilio allo scopo
primario dell’Associazione, quali convegni, incontri ed assemblee,
onde favorire gli incontri tra i membri e coloro che sono
diversamente abili, anche con attività ricreative adatte allo
svolgimento del tempo libero e quale strumento per favorire
l’integrazione dei diversamente abili in ambito sociale;
-
promuovere l’impiego del tempo libero degli associati e non,
tramite iniziative sportive, culturali, turistiche e ricreative, al
fine di contribuire al processo di integrazione pubblica dei bambini
e dei giovani diversamente abili e di gestire servizi e strutture,
inclusi centri estivi, per lo svolgimento delle sopraindicate
attività;
-
promuovere manifestazioni, dibattiti, incontri di
informazione e sensibilizzazione con personale qualificato in
materia di handicap;
-
aderire o promuovere qualsiasi attività che, con espressa
delibera del Consiglio Direttivo, sia giudicata idonea al
raggiungimento degli scopi sociali.
L’Associazione potrà compiere ogni operazione
economica o finanziaria, mobiliare od immobiliare, che il Consiglio
Direttivo riterrà utile per il raggiungimento dello scopo sociale.
Articolo 6 –
L’Associazione potrà partecipare ad altre associazioni aventi
finalità analoghe o affini.
Titolo II: i soci
Articolo 7 –
Ogni cittadino italiano o straniero, senza limitazione di numero,
purché in possesso di sufficienti requisiti morali, può essere socio
dell’Associazione, previa accettazione, fatta dal Consiglio
Direttivo con delibera, e pagamento della quota sociale.
Articolo 8 –
Per divenire socio ordinario occorre presentare domanda scritta ed
essere presentati almeno da due soci. Con la domanda l’aspirante si
impegna a rispettare, in caso di accettazione, lo statuto ed i
regolamenti interni e tutte le decisioni che il Consiglio Direttivo
e le Assemblee sanzionassero.
Il Consiglio Direttivo decide in modo inappellabile
sulle domande presentate, e non è tenuto a dare giustificazione al
richiedente sulla sua decisione in materia. La votazione del
Consiglio Direttivo deve essere segreta.
Articolo 9
– Sono soci benemeriti quelle persone alle quali
l’Associazione debba particolari riconoscenze, e quelle che
spontaneamente versano una tantum contributi in denaro od in opere,
di notevole entità, per lo sviluppo dell’Associazione. I soci
benemeriti vengono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio
Direttivo.
Articolo 10 -
Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l’obbligo di
osservare lo Statuto ed i regolamenti sociali e si impegna a
rispettare, con lealtà e disciplina, le norme inerenti alle persone
diversamente abili, nonché a contribuire alle attività ed alle
manifestazioni promosse dall’Associazione ed alle necessità
economiche e sociali che dovessero richiedersi.
I soci si impegnano a svolgere in modo personale,
spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione
degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali
e ad essi soci consensualmente assegnata .
Al volontario possono essere rimborsate soltanto le
spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i
limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Articolo 11 –
Chi entra a far parte dell’Associazione deve versare, all’atto
dell’accettazione, una quota di partecipazione, negli importi e con
le modalità determinati annualmente dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di
controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di essere eletti
alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega e di
recedere in qualsiasi momento dall’appartenenza all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può radiare per morosità il
socio, e si riserva di agire per le vie legali contro di esso.
Non è ammessa l’iscrizione di soci con rapporto
temporaneo.
Articolo 12 –
La qualifica di socio si perde per lo scadere del periodo coperto
dalla quota associativa, per dimissioni o per radiazione.
Il socio può dimettersi dall’Associazione, purché in
regola con il pagamento delle quote sociali, dandone comunicazione
scritta al Consiglio Direttivo con preavviso di 30 giorni.
La radiazione del socio per gravi motivi e/o gravi
infrazioni allo Statuto e/o al Regolamento sociale deve essere
deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e
ratificata dall’Assemblea dei Soci.
Il provvedimento di radiazione dovrà essere
comunicato all’interessato con lettera raccomandata all’interessato.
Il socio che, per qualsiasi motivo, cessi di far
parte dell’Associazione, perde qualunque diritto sul patrimonio
sociale.
Titolo III: organi sociali
Articolo 13 –
Gli organi sociali sono: 1) L’Assemblea; 2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente; 4) il Vice Presidente; 5) il Collegio dei Revisori
dei Conti (eventuale).
Tutte le cariche associative sono elettive e
gratuite.
L’ASSEMBLEA
Articolo 14 –
L’Assemblea dei soci è il massimo organo dell’Associazione.
All’assemblea possono partecipare tutti i soci in
regola con le quote sociali ed hanno diritto di voto tutti i soci
fondatori ed i soci ordinari.
Le convocazioni dell’Assemblea ordinaria devono
essere effettuate mediante lettera raccomandata, postale o a mano,
contenente la data, l’ora ed il luogo in cui si svolgeranno e
l’ordine del giorno, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data
fissata per la convocazione dell’assemblea, ovvero mediante avviso
affisso all’albo dell’Associazione almeno 30 giorni prima.
Tutti i soci che hanno diritto al voto possono farsi
rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio. Ciascun
socio non può rappresentare più di due soci.
L’assemblea è validamente costituita, in prima
convocazione, quando siano presenti la metà più uno dei soci; in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria dei soci
sono valide se prese a maggioranza dei voti espressi e debbono
essere affisse nell’albo dell’Associazione per almeno quindici
giorni.
Anche il bilancio consuntivo e l’eventuale
preventivo debbono essere affissi nell’albo dell’Associazione per
almeno quindici giorni.
Il Presidente dell’Assemblea è il Presidente
dell’Associazione che verrà assistito da un segretario da lui
designato.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal
Presidente almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per
l’approvazione del bilancio, del rendiconto consuntivo e
dell’eventuale preventivo. Spetta altresì all’Assemblea degli
indirizzi dell’attività sociale, e delle direttive generali
dell’Associazione, per decidere sulla nomina dei componenti il
Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell’eventuale
Collegio dei revisori, delle modifiche allo statuto e dello
scioglimento dell’Associazione nonché di quanto ad essa demandato
per legge e per Statuto.
L’Assemblea può essere convocata dal Presidente
dell’Associazione, dal Vice – Presidente, dal Consiglio Direttivo su
iniziativa propria o da almeno il 25% (venticinque per cento) dei
soci dell’Associazione, o del Collegio dei Revisori, su richiesta
scritta e motivata.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando
siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti o
rappresentati all’adunanza, fatta eccezione per le deliberazioni
riguardanti le modifiche statutarie che devono essere adottate con
il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. L’eventuale
scioglimento anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del
patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di
almeno i tre quarti degli associati.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 15 –
L’Associazione è retta ed amministrata dal Consiglio Direttivo,
formato da 3 a 9 Consiglieri eletti dall’Assemblea e scelti tra i
soci.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un
Presidente, un Vice–Presidente e, se lo ritiene necessario, un
Segretario ed un Tesoriere.
Tutti gli incarichi sono cumulabili.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica
tre anni e sono rieleggibili.
Esso è regolarmente costituito quando vi partecipi
la maggioranza dei suoi componenti di diritto. Esso delibera a
maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti prevale il voto
del Presidente del Consiglio Direttivo.
In caso di decadenza di un Consigliere ordinario, il
Consiglio eleggerà al suo posto il primo dei non eletti, e così di
seguito.
Articolo 16 –
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno, su
convocazione del Presidente o del Vice–Presidente. Esso potrà
riunirsi straordinariamente ogni volta che il Presidente lo riterrà
opportuno o quando ne farà richiesta la metà del Consiglio o del
Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 17 –
Il Consiglio Direttivo:
a)
elegge il Presidente ed il Vice-Presidente;
b)
può nominare tra i suoi componenti un Segretario ed un
Tesoriere;
c)
predispone il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio
preventivo da sottoporre all’Assemblea dei soci, la relazione
annuale e tecnica dell’attività sociale ed i programmi dell’attività
da svolgere;
d)
stabilisce la data dell’Assemblea ordinaria dei soci, da
indirsi almeno una volta all’anno, e convoca l’Assemblea
ogniqualvolta lo reputi necessario, sia essa richiesta dai soci o
dal Collegio dei Revisori, se nominato;
e)
esegue le delibere dell’assemblea e cura in genere gli affari
di ordinaria e straordinaria amministrazione;
f)
decide sull’ammissione e sull’esclusione dei soci;
g)
predispone il Regolamento interno per l’ordinamento delle
attività sociali, e le relative modifiche, da sottoporre
all’assemblea ordinaria;
h)
approva i programmi tecnici ed organizzativi
dell’Associazione;
i)
assume e licenzia il personale dipendente, fissandone i
rapporti e le retribuzioni, secondo le leggi vigenti;
j)
amministra il patrimonio sociale con tutti i più ampi poteri
ordinari e straordinari, gestisce l’Associazione e decide di tutte
le questioni sociali che non siano di competenza dell’Assemblea;
k)
stabilisce la quota associativa;
l)
propone all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di
cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito
particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione.
Articolo 18 –
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione; ad esso
spetta la firma sociale.
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo,
dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Quando il Consiglio Direttivo è composto da tre
membri, per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può
richiedere la firma abbinata di altro consigliere.
Il Presidente provvede alla direzione e gestione
dell’Associazione in conformità alle delibere dell’Assemblea e del
Consiglio Direttivo.
In caso di estrema urgenza e necessità, il
Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio
Direttivo e sottoporre la decisione a ratifica del Consiglio entro
90 giorni.
In caso di assenza temporanea il Presidente può
delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni ed i suoi poteri
al Vice Presidente.
In caso di dimissioni del Presidente o della
maggioranza dei componenti del Collegio, il Presidente resta in
carica e deve provvedere alla convocazione di una assemblea
straordinaria entro 60 giorni.
Articolo 19
– Il Vice–Presidente sostituisce il Presidente
in caso di assenza o di impedimento, anche con la firma sociale. La
firma del Vice–Presidente costituisce la prova dell’assenza o
impedimento del Presidente.
Articolo 20 –
Il Consigliere–Segretario, laddove nominato, dà esecuzione alle
delibere del Consiglio Direttivo, redige e conserva i verbali delle
riunioni, ordina il funzionamento dell’Associazione, cura la tenuta
dei libri sociali, provvede all’organizzazione dell’attività
dell’Associazione. Egli, inoltre, compila e cura la tenuta e
l’aggiornamento del libro delle cariche sociali: gli estratti di
tale libro, certificati conformi dal Segretario, fanno stato per
l’individuazione di coloro che ricoprono le cariche sociali
medesime.
Articolo 21 –
Il Consigliere–Tesoriere, laddove nominato, cura l’amministrazione
dell’Associazione secondo le delibere del Consiglio Direttivo, e
particolarmente tiene la cassa sociale e ne è responsabile di fronte
al Consiglio Direttivo.
Articolo 22 –
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta
ordinaria almeno quattro volte l’anno ed è validamente costituito
con la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a
maggioranza.
Il Consiglio Direttivo è convocato mediante
affissione presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della
data fissata per la riunione o mediante raccomandata da inviarsi
dieci giorni prima.
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi quando la metà
più uno dei suoi componenti lo richiede per iscritto.
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo 23 –
Il Collegio dei Revisori dei Conti, laddove nominato, è composto da
tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea dei
soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I revisori
eletti eleggono tra di loro il Presidente, nella loro prima
riunione. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo della
gestione dell’Associazione e dei fondi sociali e devono redigere la
loro relazione all’Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e
preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.
Per motivi del suo ufficio può richiedere la
convocazione dell’Assemblea.
Articolo 24 -
Tutte le cariche sociali sono elettive e completamente gratuite.
Tuttavia, è previsto per i soci, il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate entro i limiti
preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Titolo IV: Patrimonio Sociale – Bilancio
Articolo 25 –
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi dei privati;
c) contributi dello stato, di enti o di istituzioni
pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e
documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da attività commerciali e
produttive marginali;
g) donazioni e lasciti testamentari.
Le quote sociali annuali e/o i contributi
associativi non sono frazionabili, né rimborsabili in nessun caso né
possono essere trasferiti e non sono rivalutabili.
Articolo 26
– L’esercizio finanziario ha inizio il 1°
gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 27 –
Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo
redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo ed avrà cura
di depositare, cinque giorni prima della data stabilita per
l’Assemblea ordinaria annuale, il bilancio di esercizio chiuso al 31
dicembre precedente, con la relazione morale e finanziaria,
accompagnata da quella del Collegio dei Revisori, laddove nominato,
presso la sede sociale, a disposizione dei soci.
Dal bilancio
devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
Articolo 28 –
Gli eventuali utili o avanzi di gestione verranno impiegati per la
realizzazione delle attività istituzionali dell’Associazione ovvero
di quelle ad esse direttamente connesse.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come
le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere
distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute
in attività, impianti ed incrementi patrimoniali dell’Associazione
stessa.
In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le
risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della
liquidazione non potranno essere divise tra i soci ma saranno
devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in
identico o analogo settore ai sensi dell’art. 5 comma 4 legge
266/91.
Titolo V: Disposizioni generali e finali
Articolo 29 –
Al socio che si renda colpevole di mancanze disciplinari potranno
essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:
a)
richiamo scritto, per infrazioni disciplinari lievi;
b)
sospensione dall’esercizio dei diritti di socio, per un
numero di giorni o mesi, fino ad un anno;
c)
espulsione.
Le sanzioni disciplinari potranno trovare una
normativa più dettagliata nel Regolamento.
Articolo 30 –
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle
norme del codice civile, delle leggi in materia di volontariato e
delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.
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